PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Società per l'intermediazione finanziaria specializzata a favore delle piccole e medie imprese).

      1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso delle piccole e medie imprese di ogni settore al mercato del credito, conformemente agli obiettivi indicati nella rinnovata strategia di Lisbona e nella Carta europea per le piccole imprese, approvata dal Consiglio europeo di Feira del 2000, è costituita la Società per l'intermediazione finanziaria specializzata, sotto forma di società per azioni, di seguito denominata «Società».
      2. Ai fini della presente legge, si definiscono piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, la Società provvede:

          a) ad assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di investimento a medio e a lungo termine suscettibili di produrre effetti positivi in termini di sviluppo dell'imprenditorialità, della competitività industriale e dell'innovazione;

          b) a rilasciare controgaranzie per le garanzie prestate dai confidi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie

 

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imprese per la realizzazione dei progetti aventi le caratteristiche previste alla lettera a);

          c) a svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle piccole e medie imprese per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riferimento all'attivazione di contributi comunitari;

          d) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di potenziamento del sistema delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese.

      2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Società si avvale anche delle risorse di un apposito Fondo per la finanza di impresa, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
      3. Il consiglio di amministrazione della Società stabilisce le condizioni per il rilascio delle garanzie indicate al comma 1 e procede alla valutazione dei rischi coperti dalle medesime garanzie.

Art. 3.
(Sezioni speciali).

      1. Lo statuto della Società può prevedere la possibilità di istituire, nell'ambito della Società medesima, speciali sezioni autonome che effettuano le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1, a favore delle iniziative promosse o partecipate da piccole e medie imprese aventi stabile e prevalente organizzazione in determinate regioni, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalle medesime regioni con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Possono, altresì, essere istituite speciali sezione autonome per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 4.
(Capitale).

      1. Alla Società possono partecipare soggetti pubblici e privati, compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni e dalle province autonome, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le banche e gli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia, al fine del loro eventuale conferimento nella Società.
      2. Il capitale sociale iniziale della Società è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è sottoscritto per una quota non inferiore al 60 per cento dal Ministero dello sviluppo economico. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto dai soggetti di cui al comma 1.
      3. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale. In ogni caso lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 5.
(Organizzazione della Società).

      1. Sono organi della Società l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
      2. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da un numero di membri compreso tra nove e dodici, di cui un terzo, tra cui il presidente, su designazione del Ministro dello sviluppo economico, un terzo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e un terzo su designazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le nomine dei componenti degli organi sociali della Società sono effettuate dall'assemblea dei soci.

 

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      3. Il collegio sindacale della Società è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e i membri supplenti sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. I restanti due membri effettivi sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      4. La Società è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.
      5. La sede legale della Società è individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Relazione al Governo e al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Società presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sul proprio assetto organizzativo e sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette la relazione alle Camere per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.